Con l’Ordinanza n. 24391 dell’11/09/2024 la Corte di Cassazione Prima Sezione Civile torna ad occuparsi di un tema molto dibattuto, quello del mantenimento del figlio maggiorenne. Il fondamento normativo di tale obbligo è previsto dall’art. 337[1] septies c.c.
Si evidenzia che l’obbligo di mantenimento del figlio non cessa al compimento della maggiore età ma permane fino a quando i figli non abbiano raggiunto una condizione di autosufficienza economica. In particolare, il diritto al mantenimento continua per il tempo necessario per garantire al figlio l’indipendenza economica. Ciò significa ad esempio che il mantenimento sarà dovuto nel periodo di tempo in cui il figlio sta completando il suo percorso di studi o di formazione professionale.
Tuttavia per il permanere del diritto alla contribuzione in capo al figlio maggiorenne rimane centrale anche la valutazione dell’età in quanto l’obbligo di mantenimento diminuisce progressivamente con l’aumentare dell’età del figlio in forza del principio di autoresponsabilità. Infatti la permanenza in una situazione di dipendenza economica dai genitori, oltre una certa ragionevole soglia di età, potrebbe essere considerata dal giudice come un elemento di colpevole inerzia da parte del figlio.
L’ordinanza in commento è importante in quanto specifica i criteri con cui deve essere valutata dal giudice l’autosufficienza economica del figlio maggiorenne. In particolare, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’accertamento dell’impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro deve essere valutato “non in astratto ed in modo standardizzato, ma tenendo conto delle circostanze del caso concreto”.
Ciò significa che il giudice di merito è chiamato ad effettuare una valutazione di tipo concreto ed attuale sul percorso formativo seguito dal figlio, sulle sue attitudini ed aspirazioni, nonché sulle reali opportunità di lavoro in quel determinato contesto. Pertanto l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne potrebbe permanere se il lavoro svolto da quest’ultimo, per la sua natura precaria o perché poco remunerato, non gli garantisse un livello di vita dignitoso.
Nel caso di specie il decreto impugnato è stato cassato con rinvio in quanto la Corte di Appello di Trento si era limitata a considerare rilevante per la cessazione dell’obbligo di mantenimento la lentezza con cui la figlia più piccola aveva seguito un percorso formativo. Inoltre il giudice di seconde cure aveva ritenuto dirimente il fatto che la figlia avesse trovato una prima occupazione, senza però valutare il fatto che, in seguito al cambiamento dell’università, la stessa avesse sostenuto diversi esami e “senza valutare l’attività lavorativa in rapporto alla sua formazione ed alla possibilità o meno di considerare la ragazza, per ciò solo, autosufficiente”.
Con l’ordinanza sopra citata la Cassazione ribadisce quindi come in questa materia sia necessario operare un ponderato bilanciamento in concreto tra le esigenze dei figli e quelle dei genitori.
[1] L’art. 337 septies c.c. è stato introdotto dal DLgs n. 154 del 28/09/2013 quale prevede che “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto”.
