L’obbligo di mantenere i figli spetta innanzitutto e integralmente ai genitori. Tuttavia, laddove i genitori non riescano a far fronte alle necessità dei figli, gli ascendenti sono giuridicamente obbligati a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. Detto obbligo, ha ribadito di recente la Cassazione con l’ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020, «investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori» ed è subordinato «rispetto a quello, primario, dei genitori».
Come anche precisato dalla Suprema Corte, i genitori possono legittimamente rivolgersi agli ascendenti ed esigere da loro un contributo economico solo nel caso di effettiva necessità ed impossibilità di provvedere ai bisogni della prole. In tal senso, non potrà ad esempio essere preteso l’aiuto economico dei nonni nell’ipotesi in cui uno dei genitori non voglia o non possa contribuire, mentre l’altro genitore sia comunque in grado di far fronte con le proprie risorse alle necessità familiari.
Il caso oggetto dell’ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020
La Suprema Corte è stata chiamata a giudicare la legittimità del provvedimento che obbligava il sig. Tizio, in qualità di nonno paterno del minore Tizietto, a corrispondere alla madre del bambino un assegno mensile quale contributo al mantenimento del nipote. Detto provvedimento era stato preso dal Tribunale di Perugia ed era poi stato confermato anche in sede di Appello.
Il sig. Tizio ha pertanto fatto ricorso in Cassazione, fondandolo su due motivi.
Con il primo motivo, il sig. Tizio ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 316 bis c.c., sostenendo che il giudice territoriale non avrebbe considerato correttamente la situazione. Secondo il ricorrente, infatti, la madre del bambino, durante il giudizio, non aveva dato alcuna prova né dello stato di bisogno né dell’incapacità di provvedere da sola ai bisogni del minore, potendo tra l’altro contare anche sull’aiuto dei suoi genitori presso i quali era andata a vivere con il bambino.
Con il secondo motivo, il sig. Tizio ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., lamentando il fatto che il giudice non avrebbe considerato né la mancata prova da parte della donna dell’impossibilità di incrementare il suo reddito, né la circostanza che il padre del minore avesse un lavoro.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato, ed ha altresì condannato il nonno ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
Per quale motivo il nonno è stato obbligato a concorrere al mantenimento del nipote?
Con l’ordinanza n. 14951 del 2020, la Suprema Corte, nel ribadire che in via principale sono i genitori a doversi occupare del mantenimento dei figli, ha messo in luce le circostanze che possono determinare in capo ai nonni l’obbligo di provvedere ai bisogni materiali dei nipoti.
In particolare, nel caso in esame, la Cassazione ha ritenuto condivisibile il provvedimento del giudice territoriale, alla luce della seguente situazione: 1. il padre del minore non aveva mai versato l’assegno di mantenimento posto a suo carico per il figlio; 2. il bambino era malato e necessitava di cure e terapie riabilitative; 3. i redditi della madre erano insufficienti per far fronte agli specifici bisogni del bambino; madre e figlio erano stati ospitati presso la casa dei nonni materni da cui ricevevano anche un contributo economico.
Pertanto, trovandosi la madre del minore in una difficile situazione economica, nonostante l’aiuto ricevuto dai suoi genitori e il reddito percepito con il suo lavoro, è stato ritenuto giusto, sia dal giudice di merito che da quello di legittimità, che il nonno paterno concorresse al mantenimento del nipote.
In quali casi i nonni sono tenuti a concorrere al mantenimento dei nipoti?
La Cassazione, confermando pienamente l’orientamento già espresso con l’ordinanza n. 10419 del 2 maggio 2018, ha ribadito che in via principale sono i genitori a dover provvedere al mantenimento dei figli. Tuttavia, laddove i genitori non siano in grado di far fronte ai bisogni della prole, gli ascendenti sono obbligati ad intervenire offrendo ai nipoti il necessario sostegno economico.
I nonni sono pertanto chiamati a concorrere al mantenimento dei nipoti, ma soltanto in via sussidiaria e nel caso in cui i genitori non possano provvedere altrimenti. Come osservato dalla Cassazione, non sarebbe ad esempio sufficiente il mancato versamento da parte di uno dei genitori dell’assegno di mantenimento qualora l’altro genitore fosse nella condizione di poter comunque provvedere alle necessità familiari. Ciascun genitore è infatti tenuto ad impegnarsi per far fronte ai bisogni anche materiali dei figli, «sfruttando tutta la propria capacità di lavoro», salva la possibilità di convenire in giudizio l’altro genitore inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali (Cass. n. 10419/2018). In conclusione, l’obbligo dei nonni «così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell’impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo» (Cass. n. 10419/2018 e Cass. n. 20509/2010).