Il diritto dei nonni a frequentare i propri nipoti minorenni è un tema complesso, che richiede un bilanciamento tra il riconoscimento dell’importanza dei rapporti familiari e la tutela del superiore interesse del minore.
Nell’ordinamento italiano, il fondamento normativo di tale diritto si rinviene nell’articolo 317-bis del codice civile, il quale prevede espressamente il “diritto degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni” .
La legge conferisce quindi ai nonni, qualora venga loro impedito l’esercizio del diritto di visita ai nipoti, la possibilità di ricorrere al giudice affinché adotti i provvedimenti più idonei, sempre però nel preminente interesse del minore. Questo diritto comporta la possibilità di intrattenere relazioni autonome, indipendentemente dalla presenza o dal consenso dei genitori, se non vi sono ragioni ostative per il benessere del minore.
Un aspetto fondamentale della disciplina, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è che il diritto di visita dei nonni non è incondizionaro. Ciò significa che il giudice può limitare o escludere il ruolo educativo degli ascendenti qualora la frequentazione non apporti benefici ai minori o, come in casi di elevata conflittualità con i genitori, possa divenire motivo di tensione.
In una recente sentenza la Corte di Cassazione (Cass. sez. 1 civ. 20 agosto 2026, n. 24717), oltre a ribadire quanto sopra, ha affermato in materia due ulteriori principi che hanno dei rilevanti risvolti applicativi. Va precisato che la controversia riguardava il diritto di frequentazione dei nipoti minorenni senza che vii fossero profili di contestazione della responsabilità genitoriale.
Sul piano processuale gli Ermellini hanno statuito che le decisioni che disciplinano il diritto di frequentazione dei nonni ex art. 317 bis. c.c. sono estranee al campo di applicazione dell’art. 473 bis 24 c.p.c. primo comma n. c.p.c. e quinto comma c.p.c che prevedono il ricorso per Cassazione solo avverso provvedimenti incidenti sulla responsabilità genitoriale. Pertanto i nonni, non partecipando con carattere di necessità all’esercizio della responsabilità genitoriale e rivestendo una posizione derivata e recessiva rispetto a quella dei genitori, non possono impugnare con ricorso per Cassazione i provvedimenti interinali che regolano il loro rapporto con i nipoti.
La Corte ha inoltre affermato che nella fattispecie di cui all’art. 317 bis c.c., non è ammissibile la nomina di un curatore speciale del minore secondo quanto previsto dall’art. 473 bis 8 c.p.c. in quanto è uno strumento di tutela destinato ad operare nei conflitti inerenti la responsabilità genitoriale allorquando il contrasto determini un difetto della rappresentanza processuale del minore, corcostanza che non ricorreva nel caso di specie.
In conclusione i nonni hanno un diritto a mantenere un rapporto significativo con i loro nipoti. Tuttavia, non si tratta di un diritto di visita autonomo ed assimilabile a quello dei genitori. Il suo esercizio è sempre subordinato ad una valutazione del giudice, che deve verificare in concreto che tale rapporto realizzi concretamente il preminente interesse del minore, contribuendo positivamente alla sua crescita e al suo benessere, senza provocare conflitti o conseguenze pregiudizievoli.
