La Cassazione con l’Ordinanza n.15391 del 03/06/2024 è tornata ad occuparsi della legittimità dei controlli difensivi posti in essere dal datore di lavoro per verificare l’adempimento della prestazione lavorativa nell’ambito di un procedimento disciplinare conclusosi con il licenziamento.
Il caso
Il caso in esame aveva per oggetto il licenziamento disciplinare comminato ad un lavoratore per una serie di inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali che erano state rilevate con il sistema Telepass che era installato nell’autovettura aziendale.
Nel corso del giudizio l’azienda non aveva dimostrato di aver informato il lavoratore riguardo alla normativa privacy con riferimento all’utilizzo dei dati ottenuti tramite il Telepass, né aveva allegato nel ricorso che l’installazione dell’apparecchio fosse dovuta al fine di effettuare dei controlli difensivi per verificare il compimento di atti illeciti da parte del prestatore di lavoro.
Il licenziamento pertanto era stato dichiarato illegittimo sia nel primo sia nel secondo grado di giudizio in quanto. Avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Ancona il datore di lavoro proponeva ricorso per Cassazione.
I principi di diritto affermati dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, ribadisce il proprio consolidato orientamento secondo cui i controlli difensivi – ossia quelli finalizzati alla tutela dei beni aziendali o ad evitare comportamenti illeciti – effettuati dal datore di lavoro sulla prestazione lavorativa sono legittimi “in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione (..) rispetto alle imprescindibili tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore, sempre che il controllo riguardi dati acquisiti successivamente all’insorgere del sospetto”.
Nella fattispecie in esame l’azienda aveva utilizzato come presupposto del licenziamento disciplinare proprio le informazioni ricavate dal Telepass sui tragitti effettuati dal dipendente senza però averlo previamente informato circa le modalità d’uso come prescritto dall’art. 4, c. 3 della L. n. 300/1970 e ss.mm. e dal DLgs n. 196/2003.
L’assenza della suddetta comunicazione al lavoratore con riferimento al Telepass è stata quindi considerata dirimente nella fattispecie in esame dalla Cassazione per stabilire l’inutilizzabilità dei riscontri ottenuti come prove per poter giustificare il licenziamento disciplinare.
L’ordinanza ribadisce quindi il proprio costante orientamento secondo cui l’informativa al dipendente ai fini della privacy sulle modalità d’uso dei singoli strumenti aziendali nonché e sui tipi di controlli al dipendente è sempre necessaria, salvo il caso in cui il datore di lavoro disponga il controllo a seguito di un fondato sospetto di un illecito commesso dal lavoratore.
In tal caso sarà il datore di lavoro a dover “allegare prima e provare poi le specifiche circostanze che l’anno indotto ad attivare il controllo ex post, sia perché solo il predetto sospetto consente l’azione datoriale fuori dal perimetro dell’art. 4 St., sia perché, in via generale, incombe sul datore di lavoro, ex art. 5 L. 604 del 1966, la dimostrazione del complesso degli elementi che giustificano il licenziamento (Cass., sez.lav., 26/06/2023, n, 18168)”
