In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione (Ord. Prima Sezione Civile n. 3292 del 14 febbraio 2026) ha affrontato un tema rilevante: è legittimo prescrivere un percorso psicoterapeutico a un genitore in un procedimento di responsabilità genitoriale ai sensi dell’articolo 333 del codice civile?
Contesto della questione
La controversia è scaturita dalla decisione della Corte di Appello di Salerno, che ha confermato un provvedimento del Tribunale per i Minorenni. Quest’ultimo aveva rilevato una condotta pregiudizievole del padre nei confronti dei figli e aveva imposto un percorso di psicoterapia, da seguire privatamente e sotto monitoraggio.
Il ricorso in Cassazione
Il padre ha presentato un ricorso in Cassazione, denunciando la violazione degli articoli 13 e 32, comma 2, della Costituzione in merito alla prescrizione del percorso psicoterapeutico.
La posizione della Corte di Cassazione
Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione ha stabilito che la prescrizione di una terapia psicologica rappresenta un’interferenza sulla libertà personale e sul diritto di autodeterminazione terapeutica del genitore. La giurisprudenza pregressa (Cass. n. 13506/2015; n. 18222/2029; n. 17903/2023) conferma che il giudice non può imporre un percorso psicoterapeutico, poiché è essenziale il consenso dell’interessato.
Distinzione rilevante
Inoltre, la finalità del trattamento psicoterapeutico del genitore è distinta dagli obiettivi del giudizio minorile, che mira esclusivamente a tutelare l’interesse del minore attraverso la regolamentazione delle condotte genitoriali.
Con questa decisione, la Corte di Cassazione sottolinea nuovamente la distinzione tra i provvedimenti che introducono misure di sostegno alla genitorialità, spesso monitorati dai Servizi Sociali, e la prescrizione di percorsi di psicoterapia, ritenuta illegittima in quanto contraria al principio di autodeterminazione personale sancito dall’articolo 32, comma 2, della Costituzione.
