Il Tribunale di Milano (Sent. n. 1018 del 20/04/2022), in una recente sentenza, si è pronunciato sulla questione della natura subordinata del rapporto di lavoro dei c.d. riders.
Il caso
Un ciclofattorino deduceva di aver stipulato nel 2018 con una nota società di food delivery un contratto, denominato formalmente di lavoro autonomo, avente ad oggetto servizi di ritiro di cibo preparato e/o di bevande presso ristoranti e di consegna delle stesse ai clienti della convenuta. Gli ordini venivano assegnati ai riders tramite un’applicazione della piattaforma digitale e le consegne avvenivano con l’utilizzo di mezzi di trasporto dei lavoratori.
Il ricorrente, deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro ex art. 2094 c.c., chiedeva in via principale al Giudice del Lavoro, previa declaratoria dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l’inquadramento nel 6° livello del CCNL Commercio e la condanna al pagamento di differenze retributive. Inoltre il lavoratore chiedeva in via subordinata, previo accertamento dell’esistenza di un rapporto di collaborazione organizzata dal committente, di dichiarare applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 2 Dlgs n. 81/15 la disciplina di un rapporto di lavoro subordinato nonché l’inquadramento nel 6 ° livello del CCNL citato.
I principi di diritto affermati dal Tribunale
Il Tribunale di Milano, in accoglimento del ricorso, ha riconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro sulla base del fatto che la prestazione del ricorrente fosse completamente organizzata dall’esterno con una “incidenza diretta sulle modalità di esecuzione, sui tempi e sui luoghi”.
La società resistente aveva contestato la subordinazione sulla base della circostanza che il rider fosse sempre libero di rifiutare le proposte di consegna e di effettuare prestazioni di lavoro per altri committenti.
Il Giudice del Lavoro ha rilevato a riguardo come “la facoltà di rifiutare la singola prestazione non integri affatto un elemento di incompatibilità rispetto alla subordinazione,” citando ad esempio il lavoro agricolo a giornata ed il lavoro a chiamata che sono forme speciali di lavoro di tipo subordinato, pur essendo caratterizzati dalla discontinuità della prestazione di lavoro.
Nel caso in esame le modalità di prenotazione dei turni tramite l’app ed il sistema di attribuzione del punteggio al rider (il quale prevedeva l’abbassamento dei punti in caso di inaffidabilità del ciclofattorino) venivano considerati dal Giudice quali elementi sintomatici dell’esercizio del potere direttivo e del potere disciplinare del datore di lavoro.
Inoltre il Tribunale ha ritenuto che nella fattispecie in questione la libertà di scelta del ciclofattorino fosse ulteriormente limitata dalla circostanza che le proposte di consegna venissero assegnate dalla piattaforma, tramite l’algoritmo, sulla base “di criteri del tutto estranei alle preferenze e agli interessi del lavoratori”, così come era stato già evidenziato anche dal Tribunale di Palermo nella sentenza n. 7283/2020 in un’analoga fattispecie.
Infine si evidenzia come la sentenza in commento richiami la nota sentenza della Corte di Cassazione Sez. Lav. n.1663 del 24/01/2020 in cui per la prima volta è stato affermato il principio che agli addetti della food delivery possono essere applicate le norme protettive previste per il lavoro subordinato. In particolare in tale importante pronuncia veniva affermato che “Il rapporto di lavoro dei cosiddetti riders” addetti al food delivery è inquadrabile nell’ambito delle collaborazioni etero-organizzate di cui all’art. 2 d.lg. n. 81/2015 che non costituiscono un “tertium genus” intermedio tra la subordinazione e il lavoro autonomo, ma una fattispecie alla quale, al verificarsi delle caratteristiche individuate dallo stesso art. 2 citato, la legge, in un’ottica rimediale, ricollega imperativamente l’applicazione integrale della disciplina della subordinazione, al fine di tutelare prestatori ritenuti in condizione di debolezza economica e, quindi, meritevoli della stessa protezione di cui gode il lavoratore subordinato”.