La riconciliazione consiste nell’accordo dei coniugi volto ad impedire o a far cessare lo stato di separazione. Il Legislatore, con evidente interesse per il favor matrimonis, pur non fornendo alcuna definizione della riconciliazione, ne ha disciplinato gli effetti agli artt. 154 e 157 del codice civile. La riconciliazione non può essere unilaterale ma deve consistere nella comune volontà dei coniugi di ricostituire la vita matrimoniale precedente alla separazione. Requisito essenziale della riconciliazione è dunque l’animus conciliandi, ossia la volontà comune dei coniugi di ristabilire la comunione materiale e spirituale, volontà che deve tradursi in concreto, attraverso condotte finalizzate a ristabilire il consorzio familiare precedente alla separazione. Sul punto, la Cassazione (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 12427 del 2004) ha precisato che «solo la ripresa della comunione materiale e spirituale di vita costituisce riconciliazione».
I coniugi, affinché possa dirsi integrata la conciliazione, devono dunque comportarsi in maniera palesemente incompatibile con lo stato di separazione e compatibile, invece, con la volontà di ricostruire la comunione materiale e spirituale di vita.
Si distinguono due ipotesi di riconciliazione: quella che interviene durante il procedimento di separazione consensuale o giudiziale e quella che interviene successivamente alla separazione (nel caso di separazione consensuale si tiene conto della data dell’omologazione e nel caso di separazione giudiziale della data della sentenza).
FORMA DELLA RICONCILIAZIONE
I coniugi che intendano riconciliarsi dopo la separazione non devono ricorrere al giudice.
Non è previsto l’obbligo di formalità particolari, potendo i coniugi riconciliarsi anche tacitamente: nel caso di riconciliazione in corso di giudizio, qualora i coniugi non intendano formalizzare la riconciliazione, potranno limitarsi a non dare impulso al procedimento, ossia a non compiere atti processuali, con la conseguenza che il processo si estinguerà per inattività delle parti.
L’eventuale formalizzazione è tuttavia necessaria per opporre la riconciliazione ai terzi. A tal proposito, l’ordinamento di stato civile prescrive che la dichiarazione di riconciliazione coniugale sia annotata a margine dell’atto di matrimonio (art. 69, lett. f), D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000) ed iscritta nell’archivio informatico tenuto dall’ufficiale dello stato civile.
I coniugi possono formalizzare la riconciliazione attraverso l’indicazione a verbale in udienza (qualora sia ancora pendente il procedimento e non sia stata pronunciata la separazione) oppure, nel caso di riconciliazione successiva all’avvenuta separazione, con una scrittura privata o un atto pubblico.
È inoltre possibile effettuare la dichiarazione innanzi all’ufficiale di stato civile nel Comune in cui il matrimonio è avvenuto oppure nel Comune in cui il matrimonio fu trascritto. In questo l’ufficiale di stato civile provvede non soltanto a raccogliere la dichiarazione ma anche ad annotarla a margine dell’atto matrimoniale, ai sensi degli artt. 63, lett. g) e 69, lett. f) del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000.
In ogni caso, sino al momento dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, la riconciliazione esplica i suoi effetti unicamente inter partes, ossia solo ed esclusivamente tra i coniugi (sul punto, cfr. Cass. civ. sez. I, n. 11418 del 1998 e Cass civ. sez. I, n. n.18619 del 2003)
EFFETTI DELLA RICONCILIAZIONE
La riconciliazione determina automaticamente:
- La cessazione definitiva degli effetti della separazione formalizzata;
- Il ripristino dei rapporti parentali;
- Il ripristino della presunzione legale di paternità: il figlio nato entro i centottanta giorni da quando i coniugi ritornano insieme si presume concepito durante il matrimonio;
- La ricostituzione ipso iure della comunione legale (sciolta al momento della separazione stessa), se scelto dai coniugi come regime patrimoniale al momento della celebrazione del matrimonio o anche successivamente (purché prima della separazione) con atto pubblico notarile. Gli effetti non sono retroattivi, ma si producono dal momento della riconciliazione in poi (ex nunc);
- La rinuncia ad avvalersi dei motivi di separazione che supportavano la precedente sentenza per ottenere una futura declaratoria di separazione, anche con riferimento all’eventuale addebito. L’art. 157 c.c. prevede infatti che «la separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione».
Vi sono poi degli effetti della separazione che non vengono travolti automaticamente dalla riconciliazione e che pertanto esigono uno specifico intervento dei coniugi:
- L’estinzione delle garanzie reali costituite su ordine del giudice (art. 156, 4° co., c.c.);
- La cancellazione dell’ipoteca giudiziale iscritta sui beni del coniuge.
Infine, vi sono degli effetti della separazione che non soltanto non vengono automaticamente eliminati con la riconciliazione, ma esigono addirittura un provvedimento del giudice:
- La revoca del sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato alla corresponsione dell’assegno di separazione (art. 156, comma sesto, c.c.);
- L’estinzione dell’ordine imposto ai terzi tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato di eseguire le prestazioni a favore del coniuge titolare del diritto all’assegno (art. 156, comma sesto, c.c.)
Gli acquisti fatti dai coniugi durante la separazione, a seguito della riconciliazione, non rientrano nella comunione legale, come affermato dalla Corte di Cassazione: «la separazione personale dei coniugi costituisce causa di scioglimento della comunione dei beni, una volta rimossa con la riconciliazione tale causa si ripristina automaticamente tra le parti il regime di comunione originariamente adottato, con esclusione di quegli acquisti fatti durante il periodo della separazione» (Cass. civ. n. 11418 del 1998)
LA PROVA DELLA RICONCILIAZIONE
Come si è detto sopra, i coniugi possono riconciliarsi anche tacitamente, senza mettere nulla per iscritto, fermo restando la necessità della forma scritta e dell’annotazione a margine dell’atto di matrimonio per l’eventuale opponibilità a terzi.
L’avvenuta riconciliazione determina l’improcedibilità della domanda di divorzio basata sulla separazione, essendo necessario ricominciare l’iter (separazione e poi divorzio trascorso il tempo previsto dalla legge: sei mesi in caso di separazione consensuale, 12 mesi in caso di separazione giudiziale).
Tuttavia, come di recente ha ricordato anche la Cassazione (cfr. ordinanza n. 11636 del 16/06/2020), l’intervenuta riconciliazione non può essere rilevata d’ufficio in quanto non investe profili di ordine pubblico ma aspetti strettamente attinenti al rapporto tra i coniugi. È dunque onere della parte convenuta in giudizio eccepire espressamente la riconciliazione e fornire le relative prove, anche attraverso testimoni. Come rilevato dalla Cassazione: «l’avvenuta riconciliazione dei coniugi, quale causa estintiva degli effetti della separazione, concreta un’eccezione in senso proprio, che deve essere perciò formulata mediante una specifica deduzione, non essendo all’uopo sufficiente la generica istanza di rigetto della domanda o delle eccezioni proposte dall’altra parte» (Cass. civ. sez. I, n. 1630 del 2018)
Ovviamente, nel caso in cui la riconciliazione sia stata formalizzata ed annotata a margine dell’atto di matrimonio sarà agevole dimostrare la ricostituzione della comunione materiale e spirituale.
Nel caso di riconciliazione tacita, invece, il coniuge convenuto dovrà fornire le prove a dimostrazione del fatto che, successivamente alla separazione, sia stato ripristinato il consorzio familiare.
A tal proposito, attraverso la casistica giurisprudenziale, è possibile orientarsi in merito alle condotte dalle quali, in concreto, si è desunta l’avvenuta riconciliazione.
Esempi di condotte che sono state considerate non sufficienti a realizzare la riconciliazione:
- Assistenza prestata al coniuge separato e malato, anche con visite giornaliere (in questo caso, si è rilevato che detta assistenza non comporta la ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, intesa – per l’aspetto spirituale – come animus di riservare al coniuge la posizione di esclusivo compagno di vita e di adempiere ai doveri coniugali);
- Corresponsione di somme non dovute, quali aiuti economici al coniuge separato (in quanto di per sé non si tratta di condotte idonee a dimostrare il ripristino del consortium vitae);
- Visite sporadiche ad amici comuni e/o a parenti dell’altro coniuge;
- Mera coabitazione, in camere separate, specie se per ragioni economiche (Si veda sul punto Cass. civ., sez. I, n. 1630 del 2018: «gli effetti della separazione personale, in mancanza di una dichiarazione espressa di riconciliazione, cessano soltanto col fatto della coabitazione, la quale non può, quindi, ritenersi ripristinata per la sola sussistenza di ripetute occasioni di incontri e di frequentazioni tra i coniugi, ove le stesse non depongano per una reale e concreta ripresa delle relazioni materiali e spirituali, costituenti manifestazione ed effetto della rinnovata società coniugale»);
- Coabitazione saltuaria (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 19535 del 2014: la mera coabitazione non è sufficiente, da sola, a dimostrare l’avvenuta riconciliazione «essendo necessario il ripristino della comunione di vita e di intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale»)
- Ripresa della convivenza, a tempo determinato e a titolo sperimentale, al fine di verificare il ravvedimento del coniuge o per evitare il turbamento della prole (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 3323 del 2000);
- Rapporti sessuali (anche frequenti) e/o nascita di un figlio (cfr. Cass. civ., sez. I, n. 15481 del 2003);
- Riunione dei coniugi durante i fine settimana e/o in occasione delle vacanze nell’esclusivo interesse dei figli.
Esempi di condotte che sono state considerate sufficienti a realizzare la riconciliazione:
- Ripresa continuativa della convivenza, con comune utilizzo dei servizi;
- Ricevere nella propria abitazione, in maniera non sporadica e insieme, amici comuni o parenti;
- Festeggiare l’anniversario di matrimonio.