Spese straordinarie ed esecuzione forzata
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22522 del 4 agosto 2025, ha chiarito un importante aspetto riguardante il rimborso delle spese straordinarie e l’esecuzione forzata.
La Cassazione ha stabilito il seguente principio di diritto:
“La convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese sostenute dall’altro genitore, costituisce idoneo titolo esecutivo purché il genitore creditore abbia, per le spese che richiedono accordo, conseguito l’intesa con l’altro genitore, ovvero, per le spese mediche e scolastiche ordinarie, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi o almeno messo a disposizione la documentazione necessaria”.
Le spese straordinarie sono quelle spese che non rientrano nell’assegno di mantenimento ordinario per i figli. Sono disciplinate nel dettaglio dalle linee guida del Consiglio Nazionale Forense, nonché da diversi Protocolli dei Tribunali.
Le spese straordinarie si dividono in due categorie principali:
- spese che non richiedono consenso: ad esempio, spese mediche urgenti e iscrizioni a scuole private;
- spese che richiedono consenso: ad esempio, attività sportive, lezioni di musica e viaggi.
Solo per le prime, il genitore anticipatario può richiedere direttamente il rimborso all’altro genitore. Per le seconde, il genitore può opporsi entro un termine stabilito. Se non si oppone, si applica il silenzio assenso.
Questa pronuncia è significativa perché, seguendo un orientamento rigoroso, stabilisce che, in caso di azione esecutiva per recuperare il credito, non basta elencare le spese straordinarie nel precetto, ma è necessario fornire prove documentali degli esborsi sostenuti.
La ratio di questa decisione è prevenire contenziosi e tutelare il genitore che subisce l’esecuzione, permettendo a quest’ultimo di conoscere la natura e l’entità delle spese per le quali si richiede il pagamento.
