Con la recente ordinanza n. 10301 del 20 aprile 2026 la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è tornata a occuparsi di un tema controverso: il mantenimento del figlio maggiorenne e la permanenza del diritto all’assegnazione della casa familiare.
La Corte ha esaminato il rapporto tra l’autosufficienza economica raggiunta dal figlio e le conseguenze sul diritto al godimento dell’abitazione familiare. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, l’obbligo di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne non si estingue automaticamente al compimento della maggiore età, ma permane fino a quando il figlio non abbia raggiunto una condizione di indipendenza economica.
Nel caso di specie la sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio.
Gli Ermellini hanno ritenuto erronea la decisione della Corte d’appello di Napoli, la quale aveva riconosciuto alla figlia maggiorenne convivente con il genitore assegnatario il diritto a permanere nella casa familiare nonostante percepisse una borsa di studio per dottorato di ricerca di circa € 16.000 annui. Tale importo è stato ritenuto insufficiente a garantire l’autonomia economica, sia per la modesta entità, sia per la temporaneità.
Secondo la Cassazione, invece, il conseguimento di un assegno di dottorato rappresenta un indice significativo della possibilità di acquisire “un’adeguata capacità lavorativa”. Il ragionamento della Corte d’appello è stato censurato perché si è basato esclusivamente sull’importo dell’emolumento, senza considerare altri elementi rilevanti quali l’età della beneficiaria, la qualificazione professionale e la concreta possibilità di trovare un’occupazione più remunerativa.
L’ordinanza richiama inoltre il principio per cui il giudice del merito deve valutare, con prudente apprezzamento, le circostanze che giustificano il permanere dell’obbligo di mantenimento o l’assegnazione dell’immobile, caso per caso, adottando criteri via via più rigorosi in rapporto all’età del beneficiario. Tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura: il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e formativo, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni, purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori, come emerge dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione.
Applicando questi principi al caso concreto, la Cassazione ha ritenuto non provato che la figlia non avesse raggiunto l’autosufficienza economica né che fosse ancora sussistente il diritto al godimento della casa familiare.
