Come ben illustrato in un recente articolo pubblicato su questo sito, l’alunno disabile è stato “il grande assente” nel dibattito sulla scuola ai tempi della pandemia da Covid 19. Purtroppo in Italia il diritto all’istruzione dei minori con disabilità, sebbene sia ampiamente riconosciuto dalle fonti internazionali[1] e del diritto dell’Unione Europea[2], di fatto non viene adeguatamente garantito, posto che in diverse realtà del nostro Paese i livelli di attuazione delle norme non sono omogenei e permangono gravi carenze e ritardi. Talvolta vengono addirittura poste in essere da parte dell’amministrazione delle condotte discriminatorie che ledono il diritto fondamentale all’istruzione, non garantendo agli studenti disabili l’inclusione e le pari opportunità.
Il caso
Il Tribunale di Rieti[3] si è occupato nei mesi scorsi del caso di un alunno disabile frequentante la prima classe di una scuola primaria a cui era stato ridotto discrezionalmente il monte ore previsto per il sostegno nel Piano Educativo Individualizzato (c.d. PEI)[4].
Il PEI è il documento ufficiale redatto di anno in anno dal gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica della scuola ed ha la funzione di garantire la continuità del progetto educativo e didattico per lo studente[5], oltre a prevedere gli interventi necessari a tale scopo. Nel caso in esame l’istituto scolastico, senza tenere conto delle indicazioni del gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica, aveva assegnato all’alunno disabile per l’anno scolastico 2019-2020 soltanto 7 ore di sostegno scolastico, anziché le 22 ore necessarie.
Il genitore dell’alunno si rivolgeva pertanto al Tribunale, allo scopo di far accertare la natura discriminatoria della condotta posta in essere dall’amministrazione in danno del figlio, ordinarne la cessazione (integrata dal mancato riconoscimento del diritto ad usufruire del richiesto sostegno didattico), nonché per chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto dal minore.
Il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso del padre dell’alunno, respingendo le argomentazioni dell’amministrazione.
Il principio affermato dal Tribunale in conformità alla Corte di Cassazione a SS.UU.
Nella pronuncia in commento il Tribunale, sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. SS.UU. Ord. 28/01/2020 n. 1870; Cass. SS.UU. Sent. 08/10/2019, n. 25101[6]), ha ribadito che il Piano Educativo Individualizzato obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità, neppure in ragione delle risorse disponibili. Infatti, una volta che il PEI è stato formalizzato non sussiste più in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità, la quale è limitata alla sola fase che precede l’elaborazione del piano.
In base all’attuale quadro normativo, profondamente mutato in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22 febbraio 2010[7], l’amministrazione scolastica ha infatti il dovere di assicurare l’assegnazione, in favore dell’alunno, del personale docente specializzato, anche ricorrendo – laddove la specifica situazione di disabilità dello studente richieda interventi di sostegno continuativi e più intensi – all’attivazione di un posto di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, per garantire la concreta fruizione del diritto, costituzionalmente protetto, all’istruzione, all’integrazione sociale e alla crescita in un ambiente favorevole allo sviluppo della personalità[8].
Pertanto, secondo il giudice di merito, la condotta dell’istituto scolastico che non realizzi il sostegno pianificato, comportando una contrazione del diritto del disabile alle pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, costituisce una discriminazione indiretta rilevante ai sensi degli artt. 3 legge n. 67/2006 e 28 d.lgs. n. 150/2011 con giurisdizione in capo al giudice ordinario. Nel caso in esame il giudice ha accolto altresì la domanda di risarcimento del danno, facendo riferimento nella liquidazione al criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c.
Il 3 dicembre di ogni anno ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità, istituita nel 1992 con Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come ricordato da una recente Circolare del Ministero dell’Istruzione[9] in cui si sottolinea “l’importanza di valorizzare ogni individuo e di abbattere le barriere che limitano diritti imprescindibili”.
A tale riguardo, tuttavia, desta perplessità il fatto che nelle Linee guida dello stesso Ministero concernenti l’insegnamento dell’educazione civica introdotte con Decreto Ministero dell’Istruzione 22/06/2020 n. 35 [10], ai sensi dell’art.3 legge 20 agosto 2019 n. 92, non sia stata fatta menzione dei diritti delle persone disabili.
Sarebbe pertanto urgente porre rimedio a tale lacuna, magari facendo un riferimento specifico nelle attuali Linee guida del programma di educazione civica riguardante la Costituzione italiana, al fine di favorire una maggiore consapevolezza e conoscenza dei diritti delle persone disabili, nonché per prevenire condotte discriminatorie nella scuola e nella società.
Infine va ricordato che la questione dell’inclusione scolastica non riguarda soltanto gli studenti disabili, ma anche quelli con disturbi specifici dell’apprendimento e con bisogni educativi speciali, anch’essi molto penalizzati, specialmente in questo periodo di emergenza sanitaria per le evidenti difficoltà delle scuole di garantire una didattica effettivamente inclusiva, come ben illustrato dall’ISTAT nel report riguardante l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità l’anno scolastico 2019 – 2020 in cui viene esaminata anche la questione della DAD. Si pensi anche al caso di minori con disturbo dello spettro autistico che spesso è correlato anche ad uno o più disturbi dell’apprendimento.
[1] Cfr. art. 24 Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità resa esecutiva con L. 3 marzo 2009 n.18
[2] Cfr. artt. 14, 21 e 26 Carta di Nizza; art. 19 TFUE
[3] Ordinanza del Tribunale di Rieti del 24/04/2020
[4] V. art.12 e 13 legge n. 104/1992
[5] V. art.14 Dlgs 13 aprile 2017, n. 66
[6] Cfr. Cass. SS.UU. Sent. 08/10/2019, n. 25101
[7] Cfr. https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=80
[8] Sent. Cons.St. 3 maggio 2017, n. 2023; Sent. TAR Campania – Napoli n. 5668/2019
[9] V. Circolare Ministero dell’Istruzione del 30 novembre 2020
[10] Cfr. Decreto Ministero dell’Istruzione 22/06/2020 n. 35 All. A su Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica