In vista della Giornata internazionale della donna il presente articolo affronta due fenomeni che sono connessi e che possono dare vita a forme di discriminazione sul posto di lavoro, oltre ad integrare condotte penalmente rilevanti.
La disparità retributiva di genere è un tema importante nel dibattito sociale ed economico, sia a livello nazionale sia sovranazionale, e si riferisce alla differenza tra la retribuzione di uomini e donne a parità di lavoro e mansioni, espressa in percentuale.
In Italia, sebbene il numero delle donne occupate negli ultimi anni sia cresciuto più rapidamente degli uomini, le lavoratrici, a parità di lavoro, continuano ad essere retribuite in misura inferiore.
Secondo dati Istat, il divario retributivo delle donne nel settore privato si attesta al 15,9% mentre nel settore pubblico scende al 5,2%. La disparità tende ad ampliarsi dopo il conseguimento della laurea, raggiungendo percentuali del 20% se l’istruzione è secondaria superiore e del 39% con l’istruzione terziaria[1].
Pertanto, nonostante il raggiungimento di una elevata formazione, le donne continuano ad essere retribuite in misura inferiore agli uomini. Tra le varie cause si sottolinea il fatto che le donne, spesso a causa dei carichi familiari, lavorano meno ore degli uomini[2]. Non di rado, in seguito alla maternità, le donne lavoratrici, per poter conservare il posto di lavoro, sono di fatto costrette al part time, con ricadute negative sulla loro carriera.
Anche se tradizionalmente associata alle differenze di retribuzione tra uomini e donne, tale fenomeno si intreccia con altri aspetti critici. La situazione di disparità riguardante le donne, infatti, non è solo un problema economico, ma riflette un fattore che può portare a pratiche discriminatorie nei rapporti di lavoro e può essere accompagnata anche da condotte integranti molestie sul posto di lavoro, che possono manifestarsi in varie forme – da commenti inappropriati a violenze psicologiche e fisiche[3] – e hanno un impatto deleterio sulle vittime, anche sotto il profilo della salute.
Tra i fattori che contribuiscono al perpetrarsi delle molestie va annoverato anche l’ambiente lavorativo, laddove vengano tollerati comportamenti inappropriati, che determinano un “terreno fertile” per condotte lesive della dignità della persona.
Condotte di questo tipo possono essere favorite anche dalle gerarchie o dalle prassi aziendali che accentuano il divario tra uomini e donne, consentendo a chi occupa posizioni elevate di esercitare forme di controllo inappropriate.
Le conseguenze delle molestie sul lavoro non incidono soltanto sul benessere psicologico delle vittime, ma si estendono anche alle dinamiche aziendali e alla retribuzione. Infatti, le donne che subiscono molestie possono trovarsi costrette ad abbandonare la loro attività o a rinunciare a posizioni che potrebbero portare ad un avanzamento di carriera. Ciò contribuisce, come è evidente, al perpetuarsi della disparità retributiva.
Tali comportamenti possono inoltre portare a stress, ansia e depressione, influenzando negativamente la produttività e le relazioni interpersonali sul posto di lavoro.
In base ai dati dell’INAIL nel settore pubblico, le lavoratrici più colpite dalle molestie e violenze sono quelle del settore sanitario e del trasporto (conduzione veicoli e capi treno), mentre nella Pubblica Amministrazione le più interessate dal fenomeno sono le insegnanti e le funzionarie della polizia municipale[4].
Affrontare la situazione di disparità retributiva delle donne in connessione con le molestie sul lavoro richiede l’adozione di misure di diverso tipo. Innanzitutto, sia nel settore pubblico che in quello privato, dovrebbero essere implementate politiche chiare e trasparenti, garantendo processi di segnalazione sicuri e riservati da parte delle vittime, come ad esempio la previsione di sportelli dedicati nelle amministrazioni. Infatti l’assenza di previsione di misure efficaci e trasparenti all’interno delle amministrazioni e delle aziende che sanzionino comportamenti inappropriati può costituire un ostacolo per la denuncia di tali condotte.
Inoltre, un’organizzazione del lavoro o la presenza di prassi che non affrontano il tema delle molestie possono creare un ambiente lavorativo in cui le vittime si sentono vulnerabili e isolate, rendendo difficile la denuncia di comportamenti inappropriati.
Un altro aspetto importante è una formazione specifica per tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti, volta a prevenire tali comportamenti. La creazione di reti di supporto per le vittime può certamente aiutare a garantire che le loro esperienze siano ascoltate e che le stesse ricevano il sostegno necessario per riprendersi. Da ultimo, ma non per importanza, è il monitoraggio sull’efficacia delle misure adottate.
A riguardo, con il Decreto Legge n.159/2025[5] è stato introdotto l’obbligo della valutazione del rischio delle condotte violente e delle molestie sul luogo di lavoro. Si tratta di un provvedimento rilevante sotto il profilo giuridico e culturale, in quanto la prevenzione delle molestie viene equiparata alle misure generali di tutela previste nell’art. 15 del Dlgs n. 81/2008. In tal modo, le imprese dovranno tenere conto anche di questo rischio ed adottare misure efficaci per prevenire e contrastare il fenomeno.
Il divario nelle retribuzioni tra uomini e donne e le molestie sul posto di lavoro sono problemi interconnessi che richiedono un’attenzione specifica e continua. Affrontare questi temi richiede non soltanto un impegno da parte delle istituzioni e delle imprese, ma anche l’adozione di azioni concrete e modelli organizzativi aventi lo scopo di realizzare un ambiente di lavoro più equo e sicuro per tutti.
[1] https://www.infodata.ilsole24ore.com/2025/04/27/i-nuovi-dati-sul-gap-salariale-fra-uomini-e-donne-continua-a-non-cambiare-niente/
[2] https://www.tgcom24.mediaset.it/tgcomlab/lavoro/divario-di-genere-in-italia-perche-la-parita-di-salario-tra-uomini-e-donne-resta-un-miraggio_106271764-202502k.shtml
[3] A riguardo va ricordato il Libro Bianco sulla violenza contro le donne, volume curato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità e le Linee guida previste dall’art. 6 della legge 168 del 24 novembre 2023. Tra le varie forme di violenza sulle donne, viene trattata in modo analitico anche la “violenza economica” (cfr. Libro Bianco p.59 e ss.)
[4] https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/news/notizia.2025.03.molestie-e-violenze-sul-lavoro-analisi-di-un-fenomeno-in-crescita.html
[5] Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, all’art. 5 (comma 1, lettera c) ha integrato il D.Lgs. 81/08 con il seguente punto: c) all’articolo 15, comma 1, dopo la lettera z) è aggiunta la seguente: «z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62».






