Articolo pubblicato sul sito del Centro studi Livatino
Con il presente articolo si intende approfondire il quesito in materia di sicurezza sul lavoro che sarà oggetto di referendum abrogativo l’8 e il 9 giugno 2025, insieme ad altri altri quattro in materia di contratto a tutele crescenti (Jobs Act), contratto a termine, indennità di licenziamento nelle piccole imprese e cittadinanza.
Il quesito riguardante la sicurezza sul lavoro è di grande attualità in considerazione dell’elevato numero degli infortuni e dei decessi sul lavoro che è purtroppo in media pari a circa tre morti al giorno.[1] Si tratta di una piaga da debellare come è stato più volte sottolineato dal Presidente della Repubblica Mattarella [2] e da Papa Francesco che nel suo Magistero è stato molto sensibile su questo tema[3].
Il quesito in commento riguarda l’abrogazione dell’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” come modificato dall’art. 16 del decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dall’art. 32 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché dall’art. 13 del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, limitatamente alle parole “Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici”.
Qualora le suddette norme venissero abrogate si determinerebbe la responsabilità solidale dell’impresa committente nei casi di infortunio e malattia professionale dei lavoratori che operano alle dipendenze di aziende appaltatrici e subappaltatrici.
La domanda da porsi è se l’estensione della responsabilità per gli infortuni ai lavoratori possa costituire un incentivo per l’aumento e la maggior efficacia delle misure di sicurezza sul lavoro.
Gli aspetti positivi si possono riassumere nei seguenti argomenti: un maggior incentivo alla vigilanza e al controllo; la chiarezza nella definizione delle responsabilità; un maggiore impegno nella formazione e nella gestione del rischio.
Innanzitutto, se le aziende committenti diventassero solidalmente responsabili per la sicurezza in cantiere, esse potrebbero essere maggiormente motivate a scegliere partner affidabili che rispettino la normativa in materia. Questo meccanismo potrebbe tradursi in un controllo più stringente sulla gestione dei subappalti e in una maggiore attenzione ai processi di formazione e adozione delle tecnologie per il monitoraggio dei rischi.
Inoltre l’eventuale estensione della responsabilità implicherebbe la necessità di ridefinire in maniera trasparente ed univoca i ruoli tra committenti, appaltatori e subappaltatori. Tale chiarezza potrebbe facilitare i rapporti contrattuali e migliorare il coordinamento, riducendo le zone d’ombra che possono portare a trascuratezza nelle misure di prevenzione.
Con una responsabilità ampliata, le aziende committenti potrebbero investire maggiormente in attività formative e nella predisposizione di piani di sicurezza integrati, coinvolgendo in modo più efficace tutte le parti interessate. Ciò potrebbe portare ad un beneficio sotto il profilo della sicurezza, a partire dalla fase della progettazione fino all’esecuzione dei lavori, con una possibile riduzione degli incidenti.
Gli aspetti potenzialmente problematici dell’estensione della solidarietà risiedono nel probabile aumento del rischio di contenziosi qualora si verifichino incidenti. Infatti le aziende committenti potrebbero trovarsi a dover farsi carico di costi elevati in caso di giudizi sfavorevoli, il che, se non bilanciato da strumenti assicurativi e da un’equilibrata distribuzione delle responsabilità contrattuali, potrebbe comportare una difficoltà economica, specialmente nelle imprese meno strutturate.
L’estensione della responsabilità potrebbe anche influire sulla competitività degli appalti facendo incrementare i costi e costringendo le aziende a rivalutare le proprie strategie contrattuali e organizzative.
Tuttavia a ben vedere i benefici appaiono superiori agli aspetti potenzialmente negativi. Infatti, se ben gestita, la responsabilità solidale può incentivare la realizzazione di buone pratiche di sicurezza che verrebbero quindi implementate da tutti i soggetti coinvolti.
In conclusione, l’estensione della responsabilità solidale alle aziende committenti, se correttamente implementata e accompagnata da buone pratiche e da strumenti assicurativi adeguati, potrebbe quindi contribuire a un aumento della sicurezza sul lavoro negli appalti. Tuttavia, è fondamentale che tale responsabilità sia definita all’interno di un quadro normativo e contrattuale chiaro e condiviso e che vengano previsti meccanismi per evitare oneri eccessivi che possano penalizzare il corretto sviluppo dei progetti.
[1] In base ai dati Inail, nel 2024 gli infortuni in Italia sono saliti a 589.571 (+0,7% se confrontati al 2023), mentre i decessi hanno riguardato 1.090 lavoratori (+4,7% rispetto all’anno precedente) cfr. https://tg24.sky.it/economia/2025/04/28/infortuni-lavoro-mortali-italia-dati.
[2] https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2025/04/29/mattarella-intollerabile-lindifferenza-sui-morti-sul-lavoro_2d94f26d-6385-4db5-9d73-e6123c0641fe.html
[3] https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2022-04/lavoro-morti-ilo-papa-dignita-lavoratori-incidenti-guerra.html






