1. Impreparata all’uso della didattica a distanza come modalità esclusiva di insegnamento, la scuola è stata duramente colpita dalla pandemia: si è affidata alla buona volontà degli insegnanti e dei dirigenti scolastici per superare le molteplici difficoltà pratiche e per soddisfare le esigenze degli studenti, specie dei più piccoli. A livello contrattuale, la didattica a distanza non è nemmeno un obbligo per gli insegnanti: non compresa nel contratto nazionale, è un extra su base “volontaria”, che gran parte dei docenti si è sobbarcata per senso del dovere. C’è però un grande assente nel dibattito mediatico e tecnico sulla scuola ai tempi della quarantena: l’alunno disabile. La scuola è l’unico servizio non sanitario presente in modo importante nella vita dei disabili e delle loro famiglie, il solo con finalità di socializzazione, ma anche con possibilità d’inclusione in un contesto più ampio di quello della famiglia.
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Il testo dell’articolo è stato pubblicato anche sul sito del Centro Studi Livatino
Perde il diritto all’assegno divorzile il beneficiario che abbia instaurato una “relazione sentimentale” stabile: lo afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22604/2020 dello scorso 16 ottobre.
[Per saperne di più…] su di noiNuova stretta della Cassazione sull’assegno divorzile? Mentre se ne discute c’è chi torna a parlare di accordi prematrimonialiL’“uomo nero” che spinge al suicidio: internet, educare e vigilare
Articolo già pubblicato il 7 ottobre 2020 sul sito del Centro Studi Livatino
Quanto accaduto pochi giorni a Napoli – un undicenne suicida per dare seguito a un gioco proposto in rete – richiama l’attenzione sul rapporto fra i minori ed internet. In questo caso, per il quale la Procura di Napoli ha avviato un’indagine a carico di ignoti per istigazione al suicidio, il minore sarebbe rimasto vittima di uno dei giochi “a prove” diffusi tramite i social network: a bambini e adolescenti dapprima viene fatta una richiesta di amicizia, e successivamente viene proposto di partecipare a giochi e prove di abilità. Progressivamente i malcapitati che hanno aderito si trovano coinvolti in un perverso meccanismo che li incita a prendere parte a prove sempre più rischiose, fino all’autolesionismo e al suicidio.
[Per saperne di più…] su di noiL’“uomo nero” che spinge al suicidio: internet, educare e vigilareL’interesse dei minori orienta anche se i genitori non concordano sull’educazione religiosa dei figli
Testo già pubblicato in data 4 settembre 2020 sul sito del Centro Studi Livatino
1. In caso di disaccordo fra i genitori sull’educazione religiosa da impartire ai figli, l’interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata costituisce il criterio fondamentale da seguire per dirimere la controversia: è questa la conclusione, conforme con l’ormai consolidato orientamento della Cassazione, a cui è giunto lo scorso 9 luglio anche il Tribunale di Pesaro (con ordinanza n. 8519/2020), che ha revocato il divieto imposto ad una madre di portare con sé la figlia alle riunioni e alle adunanze dei Testimoni di Geova.
[Per saperne di più…] su di noiL’interesse dei minori orienta anche se i genitori non concordano sull’educazione religiosa dei figliLa madre non manda il figlio alle medie. La Cassazione conferma che non è più reato
Il testo è stato pubblicato anche sul sito del Centro Studi Livatino
Nel nostro ordinamento non è più previsto come reato il mancato adempimento, da parte dei genitori, dell’obbligo di impartire ai figli l’istruzione media inferiore. È per questo motivo che la Terza Sezione penale della Cassazione, sentenza n. 23488 del 3 luglio 2020, ha annullato senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, il provvedimento con cui una madre era stata condannata dal Giudice di Pace di Cosenza al pagamento dell’ammenda di euro 30,00 per la commissione del reato di cui all’art. 731 c.p.
[Per saperne di più…] su di noiLa madre non manda il figlio alle medie. La Cassazione conferma che non è più reatoI nonni sono obbligati a mantenere i nipoti?
L’obbligo di mantenere i figli spetta innanzitutto e integralmente ai genitori. Tuttavia, laddove i genitori non riescano a far fronte alle necessità dei figli, gli ascendenti sono giuridicamente obbligati a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli. Detto obbligo, ha ribadito di recente la Cassazione con l’ordinanza n. 14951 del 14 luglio 2020, «investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori» ed è subordinato «rispetto a quello, primario, dei genitori».
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